Allegato›Sez. IV
Art. 120
118 / 131Sentenze revocabili e motivi di revocazione (articolo 64 del decreto legislativo n. 546 del 1992)
In vigore dal 29 nov 2024
Sentenze revocabili e motivi di revocazione
( del decreto legislativo n. 546 del 1992)
1. Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado dalle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile.
2. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile purchè la scoperta del dolo o della falsità dichiarata o il recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al numero 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile siano posteriori alla scadenza del termine suddetto.
3. Se i fatti menzionati nel comma 2 avvengono durante il termine per l'appello il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-14;175#art-a-120