Art. 108 · Controdeduzioni dell'appellato e appello incidentale (articolo 54 del decreto legislativo n. 546 del 1992)
AllegatoSez. II

Art. 108

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Controdeduzioni dell'appellato e appello incidentale (articolo 54 del decreto legislativo n. 546 del 1992)

In vigore dal 29 nov 2024
Controdeduzioni dell'appellato e appello incidentale ( del decreto legislativo n. 546 del 1992) 1. Le parti diverse dall'appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all' depositando apposito atto di controdeduzioni. 2. Nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al comma 1 può essere proposto, a pena d'inammissibilità, appello incidentale.
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