Art. 106 · Giudice competente e provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello (articolo 52 del decreto legislativo n. 546 del 1992)
AllegatoSez. II

Art. 106

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Giudice competente e provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello (articolo 52 del decreto legislativo n. 546 del 1992)

In vigore dal 29 nov 2024
Giudice competente e provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello ( del decreto legislativo n. 546 del 1992) 1. La sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado può essere appellata alla corte di giustizia tributaria di secondo grado competente a norma dell', comma 2. 2. L'appellante può chiedere alla corte di giustizia tributaria di secondo grado di sospendere in tutto o in parte l'esecutività della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi. 3. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima. 4. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, può disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecutività della sentenza fino alla pronuncia del collegio. 5. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile. 6. La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all' comma 2. Si applica la disposizione dell', comma 9. 7. L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può in ogni caso coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia.
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