Art. 1 · Modificazioni alla legge 23 dicembre 2014, n. 190

Art. 1

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Modificazioni alla legge 23 dicembre 2014, n. 190

In vigore dal 15 dic 2024
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», e, in particolare, gli articoli 31 e 32; Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020», e, in particolare, l' e l'allegato A, n. 39); Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2022-2023», e, in particolare, l' e l'allegato A, n. 3); Vista la direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese; Vista la direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto; Visto il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto, come modificato dalla direttiva (UE) 2020/285; Visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione dei dati, che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»; Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995 n. 85, recante «Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse»; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, in particolare, l', comma 57; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2024; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2024; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, per il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia; Emana il seguente decreto legislativo: Modificazioni alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 1. All' della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 57, lettera b), le parole: «complessivamente prodotto;» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente prodotto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea applicano il regime di franchigia secondo quanto previsto dal titolo V-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;»; b) al comma 59, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «L'emissione della fattura, ove prevista, può avvenire in modalità semplificata ai sensi dell'articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se di ammontare complessivo superiore al limite indicato nel comma 1 del medesimo articolo 21-bis.».
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