Art. 5 · Comunicazione di informazioni a seguito di richieste ai punti di contatto unici
Capo II

Art. 5

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Comunicazione di informazioni a seguito di richieste ai punti di contatto unici

In vigore dal 17 dic 2024
1. Il punto di contatto unico nazionale comunica le informazioni richieste a norma dell' il più presto possibile e, in ogni caso, entro i termini seguenti, a seconda dei casi: a) otto ore in caso di richieste urgenti relative a informazioni direttamente accessibili; b) tre giorni di calendario in caso di richieste urgenti relative a informazioni indirettamente accessibili; c) sette giorni di calendario per tutte le altre richieste. 2. I termini di cui al comma 1 decorrono dal ricevimento della richiesta di informazioni e possono essere superati nei casi in cui la comunicazione delle informazioni deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità giudiziaria. In questi casi il punto di contatto unico nazionale: a) informa immediatamente il punto di contatto unico o, se del caso, l'autorità di contrasto designata dello Stato membro richiedente in merito al ritardo previsto, specificandone la durata e i motivi; b) aggiorna il punto di contatto unico o, se del caso, l'autorità di contrasto designata dello Stato membro richiedente in merito al ritardo previsto e comunica le informazioni richieste a seguito del ricevimento dell'autorizzazione giudiziaria. 3. Il punto di contatto unico comunica le informazioni richieste a norma dell' al punto di contatto unico o, se del caso, all'autorità di contrasto designata dello Stato membro richiedente nella lingua in cui è stata presentata la richiesta di informazioni a norma dell', comma 6, del presente decreto. Il punto di contatto unico trasmette una copia delle informazioni richieste al punto di contatto unico dello Stato membro richiedente contestualmente all'invio delle informazioni richieste all'autorità di contrasto designata di tale Stato membro. 4. Il punto di contatto unico nazionale può non inviare, contestualmente alla comunicazione di informazioni alle autorità di contrasto designate di un altro Stato membro in conformità del presente articolo, una copia di tali informazioni al punto di contatto unico di tale altro Stato membro qualora ciò comprometta uno o più dei seguenti elementi: a) un'indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza; b) i casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi; c) la sicurezza di una persona.
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