Capo I
Art. 3
3 / 20Principi sullo scambio di informazioni
In vigore dal 17 dic 2024
1. In relazione a tutti gli scambi di informazioni ai sensi della direttiva, è assicurato che:
a) le informazioni disponibili possano essere comunicate al punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti degli altri Stati membri («principio di disponibilità»);
b) le condizioni per la richiesta di informazioni ai punti di contatto unici e alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri e quelle per la comunicazione di informazioni agli stessi siano equivalenti a quelle applicabili per la richiesta e la comunicazione di informazioni analoghe all'interno di tale Stato membro («principio dell'accesso equivalente»);
c) siano protette le informazioni comunicate al suo punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti che sono contrassegnate come riservate conformemente alle prescrizioni stabilite nel diritto nazionale, offrendo un livello di riservatezza analogo a quello del diritto nazionale dello Stato membro che ha comunicato le informazioni («principio di riservatezza»);
d) se le informazioni richieste sono state inizialmente ottenute da un altro Stato membro o da un paese terzo, tali informazioni siano comunicate solo a un altro Stato membro o a Europol con il consenso dello Stato membro o del paese terzo che ha inizialmente comunicato le informazioni e alle condizioni dallo stesso imposte per il loro utilizzo («principio della proprietà dei dati»);
e) i dati personali scambiati ai sensi della direttiva che risultino inesatti, incompleti o non più aggiornati siano cancellati o rettificati, o il loro trattamento sia limitato, a seconda dei casi, e qualsiasi destinatario ne sia informato senza ritardo («principio dell'affidabilità dei dati»).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-12;181#art-3