Capo VI
Art. 17
17 / 20Statistiche
In vigore dal 17 dic 2024
1. Entro il 1° marzo di ogni anno il punto di contatto nazionale fornisce alla Commissione europea statistiche sugli scambi di informazioni con altri Stati membri avvenuti nel corso dell'anno precedente.
2. Le statistiche di cui al comma 1 devono riguardare almeno:
a) il numero di richieste di informazioni presentate dal punto di contatto unico nazionale e, se del caso, dalle autorità di contrasto competenti di cui all', comma 1, lettera a);
b) il numero di richieste di informazioni ricevute dal punto di contatto unico nazionale e dalle autorità di contrasto competenti di cui all', comma 1, lettera a), e il numero di richieste di informazioni cui hanno risposto, distinto per richieste urgenti e non urgenti e per Stato membro richiedente;
c) il numero di richieste di informazioni rigettate a norma dell', distinto per Stato membro richiedente e motivo del rigetto;
d) il numero di casi in cui non sono stati rispettati i termini indicati all', comma 1, non a causa della necessità di ottenere un'autorizzazione giudiziaria a norma dell', comma 2, distinto per Stati membri che hanno presentato le richieste di informazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-12;181#art-17