Art. 15 · Compiti del punto di contatto unico
Capo V

Art. 15

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Compiti del punto di contatto unico

In vigore dal 17 dic 2024
1. Il punto di contatto unico nazionale costituisce l'entità centrale incaricata di coordinare e agevolare lo scambio di informazioni. 2. Il punto di contatto unico nazionale assolve ai seguenti compiti: a) riceve e valuta le richieste di informazioni presentate in conformità dell' nelle lingue notificate a norma dell', comma 2; b) inoltra le richieste di informazioni alle autorità di contrasto competenti e, se necessario, coordina tra loro il trattamento di tali richieste e la comunicazione di informazioni a seguito di queste ultime; c) coordina l'analisi e la strutturazione delle informazioni al fine di trasmetterle ai punti di contatto unici e, se del caso, alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri; d) comunica, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni ad altri Stati membri in conformità degli ; e) rifiuta di comunicare informazioni ai sensi dell' e, se necessario, richiedere chiarimenti o precisazioni ai sensi dell', comma 3; f) invia richieste di informazioni ai punti di contatto unici di altri Stati membri a norma dell' e, se necessario, fornisce chiarimenti o precisazioni a norma dell', comma 3. 3. Il punto di contatto unico nazionale svolge i propri compiti sette giorni su sette e ventiquattro ore al giorno. 4. Il punto di contatto unico ha accesso a tutte le informazioni di cui dispongono le autorità di contrasto competenti, nella misura in cui ciò sia necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni. 5. I dirigenti degli uffici giudiziari impartiscono le necessarie disposizioni organizzative affinché sia costantemente assicurato l'immediato esame delle richieste di autorizzazione, formulate dal punto di contatto unico nazionale e dalle autorità di contrasto, per la comunicazione delle informazioni ai sensi del presente decreto.
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