Art. 13 · Trasmissione delle informazioni a Europol
Capo IV

Art. 13

13 / 20

Trasmissione delle informazioni a Europol

In vigore dal 17 dic 2024
1. Nei casi in cui il punto di contatto unico nazionale o le autorità di contrasto competenti degli Stati membri inviano richieste di informazioni, forniscono informazioni a seguito di queste ultime o comunicano informazioni di propria iniziativa ai sensi del capo II o III, il personale del punto di contatto unico nazionale o delle autorità di contrasto competenti valuta, caso per caso e fatto salvo l', paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, se è necessario inviare una copia della richiesta di informazioni o delle informazioni comunicate anche a Europol, nella misura in cui le informazioni cui la comunicazione si riferisce riguardino reati che rientrano nell'ambito degli obiettivi di Europol, quali stabiliti all' del regolamento (UE) 2016/794. 2. Quando una copia di una richiesta di informazioni o una copia di informazioni è trasmessa a Europol a norma del comma 1, le finalità del trattamento delle informazioni e le eventuali limitazioni di tale trattamento a norma dell' del regolamento (UE) 2016/794 sono debitamente comunicate a Europol. 3. Le informazioni inizialmente ottenute da un altro Stato membro o da un paese terzo sono trasmesse a Europol a norma del comma 1 solo se tale altro Stato membro o tale paese terzo ha dato il suo consenso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-12;181#art-13