Capo IV
Art. 10
10 / 20Autorizzazione giudiziaria
In vigore dal 17 dic 2024
1. Qualora sia necessaria un'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per la comunicazione di informazioni al punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri a norma del capo II o III, il punto di contatto unico nazionale o le autorità di contrasto di cui all', comma 1, lettera a), del presente decreto adottano immediatamente tutte le misure necessarie per ottenere al più presto tale autorizzazione giudiziaria.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-12;181#art-10