Art. 93 · Denominazione (articolo 2 del decreto-legge n. 533 del 1954)
AllegatoTitolo IXCapo I

Art. 93

93 / 100

Denominazione (articolo 2 del decreto-legge n. 533 del 1954)

In vigore dal 29 nov 2024
Denominazione ( del decreto-legge n. 533 del 1954) 1. Tutti i diritti, proventi e compensi, che in base all' sono mantenuti in vigore, assumono la denominazione di tributi speciali e sono versati entro trenta giorni dalla loro riscossione in appositi capitoli del bilancio dello Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174#art-a-93