Art. 92 · Tributi speciali per attività svolte dalle Amministrazioni dello Stato (articolo 1 del decreto-legge n. 533 del 1954)
AllegatoTitolo IXCapo I

Art. 92

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Tributi speciali per attività svolte dalle Amministrazioni dello Stato (articolo 1 del decreto-legge n. 533 del 1954)

In vigore dal 29 nov 2024
Tributi speciali per attività svolte dalle Amministrazioni dello Stato ( del decreto-legge n. 533 del 1954) 1. Tutti i diritti, proventi e compensi, comunque denominati, istituiti a carico dei cittadini o di enti per essere erogati ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, sono soppressi, a eccezione di quelli previsti dalle tabelle di cui all'allegato 5 al presente testo unico.
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