Art. 91 · Disposizioni finali (articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972)
AllegatoTitolo VIIICapo I

Art. 91

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Disposizioni finali (articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972)

In vigore dal 29 nov 2024
Disposizioni finali ( del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972) 1. Restano ferme le esenzioni e le agevolazioni vigenti alla data del 31 dicembre 1972, a favore delle cooperative, loro consorzi e delle società di mutuo soccorso.
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