Art. 90 · Esenzioni (articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972)
AllegatoTitolo VIIICapo I

Art. 90

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Esenzioni (articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972)

In vigore dal 29 nov 2024
Esenzioni (articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972) 1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative. 2. Sono, altresì, esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti e ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari.
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