Art. 87 · Marche (articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972)
AllegatoTitolo VIIICapo I

Art. 87

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Marche (articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972)

In vigore dal 29 nov 2024
Marche ( del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972) 1. Le marche di cui all' sono equiparate a tutti gli effetti, anche penali, alle marche da bollo. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati il valore, la forma e gli altri caratteri distintivi delle speciali marche di cui al comma 1.
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