Art. 74 · Aliquota (articolo 1, comma 41, della legge n. 145 del 2018)
AllegatoTitolo VIICapo I

Art. 74

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Aliquota (articolo 1, comma 41, della legge n. 145 del 2018)

In vigore dal 29 nov 2024
Aliquota (, comma 41, della legge n. 145 del 2018) 1. L'imposta dovuta si ottiene applicando l'aliquota del 3 per cento all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare.
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