Art. 61 · Disposizioni finali (articolo 1, commi da 154 a 157 e 159, della legge n. 208 del 2015)
AllegatoSez. V

Art. 61

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Disposizioni finali (articolo 1, commi da 154 a 157 e 159, della legge n. 208 del 2015)

In vigore dal 20 dic 2025
Disposizioni finali (, commi da 154 a 157 e 159, della legge n. 208 del 2015) 1. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (ARERA), sono definiti termini e modalità per il riversamento all'erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto, per l' individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 3, nonché per le misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente articolo. 2. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni di cui al comma 1, si applicano, rispettivamente, le sanzioni di cui agli , comma 1, e 38, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. 3. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente titolo e limitatamente alle finalità di cui al presente titolo l'Anagrafe tributaria, l'ARERA, l'Acquirente Unico S.p.A., il Ministero dell'interno, i comuni, nonché gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo di tutte le informazioni utili, e in particolare dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all', nonché ai soggetti esenti dal pagamento del canone. 4. Al fine di semplificare le modalità di pagamento del canone, le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento del canone di abbonamento televisivo. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle suddette autorizzazioni all'addebito già rilasciate alla data del 1° gennaio 2016, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell'utente. 5. In applicazione di quanto disposto dal presente titolo: a) l'Agenzia delle entrate mette a disposizione delle imprese elettriche, per il tramite del sistema informativo integrato istituito presso l'Acquirente Unico S.p.A. dall'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, l'elenco dei soggetti esenti ai sensi delle disposizioni vigenti o che abbiano presentato la dichiarazione di cui all', comma 2, e fornisce ogni dato utile a individuare i soggetti obbligati; b) le imprese elettriche all'atto della conclusione dei nuovi contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura. Il cliente è tenuto a comunicare ogni successiva variazione.

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