Allegato›Titolo I›Capo I
Art. 6
6 / 100Rappresentante fiscale (articolo 4-bis della legge n. 1216 del 1961)
In vigore dal 20 dic 2025
Rappresentante fiscale
(articolo 4-bis della legge n. 1216 del 1961)
1. Le imprese che intendono operare nel territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi devono nominare un rappresentante fiscale ai fini del pagamento dell'imposta prevista dal presente titolo, dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi.
2. Il rappresentante deve avere la residenza nel territorio dello Stato e la nomina deve essere comunicata al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma e all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).
3. Le imprese di cui al comma 1, che dispongono nel territorio della Repubblica di un proprio stabilimento, possono far svolgere da tale stabilimento le funzioni attribuite al rappresentante fiscale.
4. Il rappresentante fiscale deve tenere un registro, in cui vengono elencati distintamente i contratti assunti dall'impresa in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi con l'indicazione, per ciascuno di essi, delle generalità del contraente, del numero del contratto, della data di decorrenza e di quella di scadenza, della natura del rischio assicurato, dell'ammontare del premio o delle rate di premio incassate, dell'aliquota di imposta e dell'ammontare di questa. Il registro deve essere tenuto in ordine cronologico con riguardo alla data di incasso del premio, o della rata di premio, e i contratti vanno inclusi nel registro entro il mese successivo alla predetta data. Il rappresentante deve tenere anche una copia di ciascun contratto.
5. Il rappresentante fiscale deve presentare entro il 31 maggio di ciascun anno, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, la denuncia dei premi e accessori incassati nell'anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni dell'.
6. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni previste dall' della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dall' del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 e dall'.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imprese assicuratrici aventi sede principale negli Stati dell'Unione europea ovvero negli Stati dello Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni. Le imprese assicuratrici che operano nel territorio dello Stato italiano in regime di libera prestazione di servizi, ove non si avvalgano di un rappresentante fiscale, presentano entro il 31 maggio di ciascun anno, la denuncia dei premi e accessori incassati nell'anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile. Si applicano al rappresentante fiscale eventualmente nominato le disposizioni dell'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174#art-a-6