Allegato›Sez. IV
Art. 58
58 / 100Abbonamento per audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico (articolo 27 del regio decreto-legge n. 246 del 1938)
In vigore dal 20 dic 2025
Abbonamento per audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico
( del regio decreto-legge n. 246 del 1938)
1. Il canone di abbonamento dovuto per audizioni date in locali pubblici o aperti al pubblico, è stabilito in ragione di anno solare ed è determinato mediante speciali convenzioni di abbonamento con la società concessionaria.
2. Tali abbonamenti si intendono tacitamente rinnovati di anno in anno e l'utente è tenuto senza alcun preavviso al pagamento del canone, salvo che abbia provveduto a dare disdetta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla società concessionaria, non oltre il mese di novembre di ciascun anno.
3. Chiunque effettua audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico senza aver concordato il canone d'abbonamento di cui al presente articolo, è passibile delle sanzioni previste dall' del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, ancorchè abbia corrisposto il canone di abbonamento stabilito per l'uso privato di cui all'.
4. Sono applicabili, inoltre, agli apparecchi in uso in locali pubblici o aperti al pubblico anche le disposizioni degli e dell' del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174#art-a-58