Art. 58 · Abbonamento per audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico (articolo 27 del regio decreto-legge n. 246 del 1938)
AllegatoSez. IV

Art. 58

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Abbonamento per audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico (articolo 27 del regio decreto-legge n. 246 del 1938)

In vigore dal 20 dic 2025
Abbonamento per audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico ( del regio decreto-legge n. 246 del 1938) 1. Il canone di abbonamento dovuto per audizioni date in locali pubblici o aperti al pubblico, è stabilito in ragione di anno solare ed è determinato mediante speciali convenzioni di abbonamento con la società concessionaria. 2. Tali abbonamenti si intendono tacitamente rinnovati di anno in anno e l'utente è tenuto senza alcun preavviso al pagamento del canone, salvo che abbia provveduto a dare disdetta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla società concessionaria, non oltre il mese di novembre di ciascun anno. 3. Chiunque effettua audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico senza aver concordato il canone d'abbonamento di cui al presente articolo, è passibile delle sanzioni previste dall' del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, ancorchè abbia corrisposto il canone di abbonamento stabilito per l'uso privato di cui all'. 4. Sono applicabili, inoltre, agli apparecchi in uso in locali pubblici o aperti al pubblico anche le disposizioni degli e dell' del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174#art-a-58