Art. 45 · Debitore dell'imposta (articolo 1, comma 494, della legge n. 228 del 2012)
AllegatoTitolo VCapo I

Art. 45

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Debitore dell'imposta (articolo 1, comma 494, della legge n. 228 del 2012)

In vigore dal 29 nov 2024
Debitore dell'imposta (, comma 494, della legge n. 228 del 2012) 1. L'imposta di cui all' è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento; quella di cui all' è dovuta nella misura ivi stabilita da ciascuna delle controparti delle operazioni. L'imposta di cui agli non si applica ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel caso di trasferimento della proprietà di azioni e strumenti finanziari di cui all', nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui all', l'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, di cui all' del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati nel terzo periodo, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Negli altri casi l'imposta è versata dal contribuente. Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell'operazione possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che risponde, negli stessi termini e con le stesse responsabilità del soggetto non residente, per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni di cui agli . Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà di cui all' o della conclusione delle operazioni di cui all'. Sono esenti da imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. L'imposta di cui agli non si applica: a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni di cui agli , nell'ambito dell'attività di supporto agli scambi, e limitatamente alla stessa, come definita dall', paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012; b) ai soggetti che effettuano, per conto di una società emittente, le transazioni e le operazioni di cui agli in vista di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla medesima società emittente, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse, accettate dall'Autorità dei mercati finanziari in applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; c) agli enti di previdenza obbligatoria, nonché alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e ai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019; d) alle transazioni e alle operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, commi primo, numeri 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni indicate nel decreto di cui all'; e) alle transazioni e alle operazioni relative a prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili a norma dell'articolo 117-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e della relativa normativa di attuazione.
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