Art. 41 · Imposta sul valore degli immobili all'estero - IVIE (articolo 19, commi da 13 a 17, del decreto-legge n. 201 del 2011)
AllegatoTitolo IVCapo I

Art. 41

44 / 100

Imposta sul valore degli immobili all'estero - IVIE (articolo 19, commi da 13 a 17, del decreto-legge n. 201 del 2011)

In vigore dal 29 nov 2024
Imposta sul valore degli immobili all'estero - IVIE (, commi da 13 a 17, del decreto-legge n. 201 del 2011) 1. A decorrere dal 2012 è istituita un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato. 2. Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 1 sono i soggetti indicati all', comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, proprietari dell'immobile ovvero titolari di altro diritto reale sullo stesso. Nei casi di esonero previsti dall', comma 3, del citato decreto-legge n. 167 del 1990, gli intermediari ivi indicati devono applicare e versare l'imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso. Nel caso in cui il contribuente non fornisce la provvista, gli intermediari sono tenuti a effettuare le segnalazioni nominative all'amministrazione finanziaria attraverso i modelli di dichiarazione previsti per i sostituti d'imposta. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. 3. L'imposta di cui al comma 1 è stabilita nella misura dello 1,06 per cento del valore degli immobili. L'imposta non è dovuta se l'importo, come determinato ai sensi del presente comma, non supera euro 200. Il valore è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato ai fini dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale o, in mancanza, quello di cui al terzo periodo. 4. L'imposta di cui al comma 1 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 5. Per gli immobili di cui al comma 4 e per gli immobili non locati assoggettati all'imposta di cui al comma 1 non si applica l', comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 6. Dall'imposta di cui al comma 1 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non già detratte ai sensi dell'articolo 165 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 7. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, relativamente all'imposta di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174#art-a-41