Art. 28 · Finalità di beneficenza (articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)
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Art. 28

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Finalità di beneficenza (articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)

In vigore dal 29 nov 2024
Finalità di beneficenza (, commi da 1 a 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972) 1. In caso di intrattenimenti e altre attività i cui introiti sono destinati a enti pubblici e organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all' del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per essere utilizzati a fini di beneficenza, la base imponibile relativa a tali introiti, è ridotta del 50 per cento. Tale riduzione è riconosciuta purchè gli intrattenimenti, a tal fine organizzati da un medesimo soggetto, non superino nel corso dell'anno dodici giornate di attività. 2. I fondi raccolti, dedotte le spese e comunque in misura non inferiore ai due terzi degli incassi al netto delle imposte, debbono essere destinati all'ente beneficiario. 3. L'agevolazione spetta a condizione che l'organizzatore presenti preventivamente la dichiarazione prevista all'ufficio accertatore e rediga un apposito rendiconto dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna iniziativa, tenuto e conservato ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 4. Se la manifestazione di beneficenza viene organizzata da enti pubblici, l'imposta non è dovuta, purchè siano rispettate tutte le condizioni indicate nei commi da 1 a 3.
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