Allegato›Titolo II›Capo I
Art. 28
39 / 100Finalità di beneficenza (articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)
In vigore dal 29 nov 2024
Finalità di beneficenza
(, commi da 1 a 4, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)
1. In caso di intrattenimenti e altre attività i cui introiti sono destinati a enti pubblici e organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all' del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per essere utilizzati a fini di beneficenza, la base imponibile relativa a tali introiti, è ridotta del 50 per cento. Tale riduzione è riconosciuta purchè gli intrattenimenti, a tal fine organizzati da un medesimo soggetto, non superino nel corso dell'anno dodici giornate di attività.
2. I fondi raccolti, dedotte le spese e comunque in misura non inferiore ai due terzi degli incassi al netto delle imposte, debbono essere destinati all'ente beneficiario.
3. L'agevolazione spetta a condizione che l'organizzatore presenti preventivamente la dichiarazione prevista all'ufficio accertatore e rediga un apposito rendiconto dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna iniziativa, tenuto e conservato ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
4. Se la manifestazione di beneficenza viene organizzata da enti pubblici, l'imposta non è dovuta, purchè siano rispettate tutte le condizioni indicate nei commi da 1 a 3.
Storico versioni
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