Art. 22 · Comunicazione delle infrazioni (articolo 23 della legge n. 1216 del 1961)
AllegatoCapo II

Art. 22

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Comunicazione delle infrazioni (articolo 23 della legge n. 1216 del 1961)

In vigore dal 29 nov 2024
Comunicazione delle infrazioni ( della legge n. 1216 del 1961) 1. Le infrazioni alle disposizioni che disciplinano l'esercizio delle assicurazioni private accertate dagli organi competenti ai sensi del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, debbono essere comunicate, per i provvedimenti da adottarsi a norma delle disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, ai competenti uffici finanziari. 2. Gli uffici finanziari sono a loro volta tenuti a comunicare agli organi di cui al comma 1 le infrazioni alle disposizioni da essi accertate nell'esercizio delle loro funzioni, per i provvedimenti da adottare a norma del predetto codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005.
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