Allegato›Capo II
Art. 20
20 / 100Responsabilità (articolo 21 della legge n. 1216 del 1961)
In vigore dal 20 dic 2025
Responsabilità
( della legge n. 1216 del 1961)
1. I rappresentanti e gli incaricati speciali nello Stato di assicuratori esteri sono solidalmente responsabili con l'assicuratore che rappresentano per il pagamento delle imposte e sanzioni stabilite dal testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 nonché per l'inosservanza delle disposizioni in essi contenute.
2. Per i contratti di assicurazione stipulati con assicuratori all'estero da contraenti domiciliati o aventi sede in Italia sono solidalmente responsabili con il contraente per il pagamento delle imposte e sanzioni previste dal testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sia l'assicuratore che ha assunto l'assicurazione sia ogni persona nello Stato che abbia comunque svolto attività d'intermediazione per la stipulazione dell'assicurazione. È fatta salva l'applicazione nei confronti dell'eventuale mediatore delle sanzioni previste dal codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
3. Per le assicurazioni previste dall', comma 1, lettera e), è solidalmente responsabile per il pagamento delle imposte e sanzioni, la ditta o persona per conto della quale è fatta l'assicurazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174#art-a-20