Allegato›Titolo I›Capo I
Art. 2
2 / 100Imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei veicoli a motore e dei natanti (articolo 1-bis della legge n. 1216 del 1961; articolo 17, commi da 1 a 4, del decreto legislativo n. 68 del 2011; articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2012)
In vigore dal 1 gen 2026
Imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei veicoli a motore e dei natanti
(articolo 1-bis della legge n. 1216 del 1961; , commi da 1 a 4, del decreto legislativo n. 68 del 2011; , comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2012)
1. Le assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti sono soggette all'imposta sui premi nella misura del 12,5 per cento. Tale misura si applica anche alle assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo.
2. Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in dipendenza di contratti di assicurazione di cui al comma 1, rilasciate all'impresa assicuratrice dall'assicurato o dal danneggiato o loro aventi causa, anche se risultanti da atto formale o aventi effetto transattivo e anche se comprensive, oltre che dell'indennizzo, di spese e competenze legali e di altri diritti accessori previsti dalla polizza si applicano le disposizioni dell'.
3. Tutte le operazioni e gli atti necessari per il pagamento dei risarcimenti corrisposti dal Fondo di garanzia delle vittime della strada, nonché quelli inerenti ai rapporti fra CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia delle vittime della strada e le imprese assicuratrici, sono esenti da qualsiasi tassa e imposta indiretta sugli affari e dalle formalità della registrazione.
4. L'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle province e delle città metropolitane. Si applicano le disposizioni dell', commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
5. Le province e le città metropolitane possono aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali.
Gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità di pubblicazione delle suddette delibere di variazione.
6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni, e sono individuati i dati da indicare nel predetto modello. L'imposta è corrisposta con le modalità di cui agli , commi da 1 a 3 e da 5 a 9, 7, commi da 1 a 8, 8, 9, commi da 1 a 4, 12, 13, 14 e 18 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.
7. L'accertamento delle violazioni alle norme del comma 4 compete alle amministrazioni provinciali. A tal fine, l'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, adegua il modello di cui al comma 6 prevedendo l'obbligatorietà della segnalazione degli importi, distinti per contratto ed ente di destinazione, annualmente versati alle province e alle città metropolitane. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso relativi all'imposta di cui al comma 4 si applicano le disposizioni previste per le imposte sulle assicurazioni dal presente titolo, dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e dal testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. Le province e le città metropolitane possono stipulare convenzioni non onerose con l'Agenzia delle entrate per l'espletamento, in tutto o in parte, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché per le attività concernenti il relativo contenzioso. Sino alla stipula delle predette convenzioni, le suddette funzioni sono svolte dall'Agenzia delle entrate.
8. Le disposizioni concernenti l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui ai commi da 4 a 7, si applicano, in deroga all' del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le deliberazioni emanate prima dell'approvazione del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alla Regione Siciliana.
Note all'articolo
- La L. 30 dicembre 2025, n. 199 ha disposto (con l'art. 1, comma 64) che la presente modifica si applica ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174#art-a-2