Art. 13 · Assicurazione stipulata con assicuratori all'estero (articolo 11 della legge n. 1216 del 1961)
AllegatoTitolo ICapo I

Art. 13

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Assicurazione stipulata con assicuratori all'estero (articolo 11 della legge n. 1216 del 1961)

In vigore dal 20 dic 2025
Assicurazione stipulata con assicuratori all'estero ( della legge n. 1216 del 1961) 1. Per le assicurazioni stipulate da contraenti domiciliati o aventi sede in Italia con assicuratori all'estero, la denunzia dell'ammontare del premio e degli accessori versati all'assicuratore estero e il pagamento della corrispondente imposta devono essere eseguiti dal contraente all'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione egli ha il suo domicilio. 2. La denunzia deve essere presentata entro un mese dal giorno del pagamento del premio e accessori all'assicuratore; l'imposta relativa deve essere pagata contemporaneamente alla denunzia. 3. Per le merci trasportate da o verso l'Italia gli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono tenuti ad accertare, all'atto delle operazioni doganali, se sia stata stipulata assicurazione contro i rischi del trasporto e, quando questa risulti stipulata con assicuratore all'estero, a controllare se per la stessa sia stata pagata l'imposta dovuta, a norma dell', o, in caso diverso, a segnalare l'assicurazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate nel cui distretto sono domiciliati o hanno sede il contraente o, nell'ipotesi di cui all', comma 1, lettera e), la ditta o persona assicurata.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174#art-a-13