Art. 1 · Oggetto dell'imposta (articolo 1 della legge n. 1216 del 1961; articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge n. 457 del 1997; articolo 21, sesto comma, della legge n. 364 del 1970; articolo 5, sedicesimo comma, del decreto-legge n. 953 del 1982)
AllegatoTitolo ICapo I

Art. 1

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Oggetto dell'imposta (articolo 1 della legge n. 1216 del 1961; articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge n. 457 del 1997; articolo 21, sesto comma, della legge n. 364 del 1970; articolo 5, sedicesimo comma, del decreto-legge n. 953 del 1982)

In vigore dal 29 nov 2024
Allegato TESTO UNICO DEI TRIBUTI ERARIALI MINORI . Oggetto dell'imposta ( della legge n. 1216 del 1961; articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge n. 457 del 1997; , sesto comma, della legge n. 364 del 1970; , sedicesimo comma, del decreto-legge n. 953 del 1982) 1. Sono soggette alle imposte stabilite nell'annessa tariffa generale di cui alla tabella A dell'allegato 1 al presente testo unico: a) le assicurazioni riguardanti beni immobili o beni mobili in essi contenuti che non siano in transito commerciale, quando i beni immobili sono situati nel territorio della Repubblica; b) le assicurazioni riguardanti veicoli, navi o aeromobili immatricolati o registrati in Italia; c) le assicurazioni aventi durata inferiore o pari a quattro mesi e relative a rischi inerenti a un viaggio o a una vacanza, quando sono stipulate nel territorio della Repubblica; d) le assicurazioni riguardanti le merci trasportate da o verso l'Italia, quando siano stipulate per conto di soggetti domiciliati o aventi sede nel territorio della Repubblica e semprechè per dette assicurazioni non sia stata pagata imposta all'estero; e) le assicurazioni contro i danni diverse da quelle indicate alle lettere a), b), c) e d), quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio ovvero, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui si riferisce il contratto o cui sono addette le persone assicurate; f) le assicurazioni sulla vita, quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui sono addette le persone assicurate. 2. Le imposte stabilite nel presente titolo non si applicano alle assicurazioni concernenti attività o enti per i quali le imposte indirette siano corrisposte in abbonamento. 3. Nella tariffa speciale di cui alla tabella B dell'allegato 1 sono indicate le assicurazioni soggette a imposta ridotta. 4. Sono esenti dalle imposte sulle assicurazioni le operazioni elencate nell'annessa tabella C di cui all'allegato 1 nonché quelle per le quali l'esenzione sia prevista da leggi speciali. 5. Per le assicurazioni di cui all', lettera A), della tariffa generale di cui alla tabella A dell'allegato 1, l'aliquota è ridotta alla misura dello 0,05 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 per le assicurazioni contro i rischi di qualsiasi natura derivanti dalla navigazione marittima di navi immatricolate o registrate in Italia, a eccezione dei prolungamenti di dette assicurazioni rilasciati per concedere garanzia per giacenze a terra che non superino la durata di sessanta giorni. 6. Qualora le organizzazioni collettive di difesa degli imprenditori agricoli costituite ai sensi dell' del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, intendano procedere alla stipulazione di contratti di assicurazione a favore dei loro soci, i relativi premi sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dal presente titolo. 7. Sono esenti dall'imposta le assicurazioni di beni soggetti alla disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
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