Art. 98 · Sanzioni amministrative per le violazioni ritenute penalmente rilevanti (articolo 21 del decreto legislativo n. 74 del 2000)
AllegatoSez. III

Art. 98

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Sanzioni amministrative per le violazioni ritenute penalmente rilevanti (articolo 21 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

In vigore dal 20 dic 2025
Sanzioni amministrative per le violazioni ritenute penalmente rilevanti ( del decreto legislativo n. 74 del 2000) 1. L'ufficio competente irroga le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato. 2. Tali sanzioni non sono eseguibili nei confronti dei soggetti diversi da quelli indicati dall', comma 2, salvo che il procedimento penale sia definito con provvedimento di archiviazione, sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 119 e 124 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175. I termini per la riscossione decorrono dalla data in cui il provvedimento di archiviazione o la sentenza sono comunicati all'ufficio competente; alla comunicazione provvede la cancelleria del giudice che li ha emessi. 3. La disciplina del comma 2 si applica anche se la sanzione amministrativa pecuniaria è riferita a un ente o società quando nei confronti di questi può essere disposta la sanzione amministrativa dipendente dal reato ai sensi dell'articolo 25-quinquiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 4. Nei casi di irrogazione di un'unica sanzione amministrativa pecuniaria per più violazioni tributarie in concorso o continuazione fra loro, a norma dell', alcune delle quali soltanto penalmente rilevanti, la disposizione del comma 2 opera solo per la parte della sanzione eccedente quella che sarebbe stata applicabile in relazione alle violazioni non penalmente rilevanti.

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