Art. 97 · Rapporti tra procedimento penale e processo tributario (articolo 20 del decreto legislativo n. 74 del 2000)
AllegatoSez. III

Art. 97

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Rapporti tra procedimento penale e processo tributario (articolo 20 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

In vigore dal 29 nov 2024
Rapporti tra procedimento penale e processo tributario ( del decreto legislativo n. 74 del 2000) 1. Il procedimento amministrativo di accertamento e il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente a oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione. 2. Le sentenze rese nel processo tributario, divenute irrevocabili, e gli atti di definitivo accertamento delle imposte in sede amministrativa, anche a seguito di adesione, aventi a oggetto violazioni derivanti dai medesimi fatti per cui è stata esercitata l'azione penale, possono essere acquisiti nel processo penale ai fini della prova del fatto in essi accertato.
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