Art. 95 · Custodia giudiziale dei beni sequestrati (articolo 18-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000)
AllegatoSez. III

Art. 95

96 / 103

Custodia giudiziale dei beni sequestrati (articolo 18-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000)

In vigore dal 13 giu 2025
Custodia giudiziale dei beni sequestrati (articolo 18-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000) 1. I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti previsti dagli articoli da 74 a 85 e a ogni altro delitto tributario, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale, agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative. 1-bis. I beni di cui al comma 1 acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, agli organi dell'amministrazione finanziaria. 2. Restano ferme le disposizioni dell', comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell' del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173#art-a-95