Allegato›Sez. III
Art. 94
95 / 103Competenza per territorio (articolo 18 del decreto legislativo n. 74 del 2000)
In vigore dal 29 nov 2024
Competenza per territorio
( del decreto legislativo n. 74 del 2000)
1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se la competenza per territorio per i delitti previsti dagli articoli da 74 a 85 non può essere determinata a norma dell' del codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato.
2. Per i delitti previsti dal capo II, sezione II, del presente titolo, il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Se il domicilio fiscale è all'estero è competente il giudice del luogo di accertamento del reato.
3. Nel caso previsto dall', comma 2, se le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti sono stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, è competente il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173#art-a-94