Art. 9 · Concorso di persone (articolo 9 del decreto legislativo n. 472 del 1997)
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Art. 9

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Concorso di persone (articolo 9 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

In vigore dal 29 nov 2024
Concorso di persone ( del decreto legislativo n. 472 del 1997) 1. Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso.
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