Allegato›Sez. III
Art. 86
87 / 103Pene accessorie (articolo 12 del decreto legislativo n. 74 del 2000)
In vigore dal 29 nov 2024
Pene accessorie
( del decreto legislativo n. 74 del 2000)
1. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli da 74 a 85 importa:
a) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni;
b) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni;
c) l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni;
d) l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di corte di giustizia tributaria;
e) la pubblicazione della sentenza a norma dell' del codice penale.
2. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli importa, altresì, l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.
3. Per i delitti previsti dagli articoli da 74 a 81 l'istituto della sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale non trova applicazione nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d'affari;
b) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a 3 milioni di euro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173#art-a-86