Art. 84 · Indebita compensazione (articolo 10-quater del decreto legislativo n. 74 del 2000)
AllegatoSez. III

Art. 84

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Indebita compensazione (articolo 10-quater del decreto legislativo n. 74 del 2000)

In vigore dal 20 dic 2025
Indebita compensazione (articolo 10-quater del decreto legislativo n. 74 del 2000) 1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell' del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro. 2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell' del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai 50.000 euro. 3. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173#art-a-84