Allegato›Sez. III
Art. 81
82 / 103Occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10 del decreto legislativo n. 74 del 2000)
In vigore dal 29 nov 2024
Occultamento o distruzione di documenti contabili
( del decreto legislativo n. 74 del 2000)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173#art-a-81