Allegato›Capo II
Art. 66
39 / 103Recidiva e sanzioni accessorie (articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978)
In vigore dal 29 nov 2024
Recidiva e sanzioni accessorie
( del decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978)
1. I soggetti previsti dall', secondo comma, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, che commettano, nel corso di un triennio, tre violazioni previste nell', sono sottoposti ad accertamento, ai sensi e con le forme di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Essi sono altresì sottoposti, secondo le prescrizioni e i criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all' del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 354, al controllo globale per tutti i tributi.
2. Chi effettua il trasporto, se nel corso di un triennio commette tre violazioni previste nell', è soggetto al ritiro della carta di circolazione degli automezzi rispetto ai quali sono state contestate le singole trasgressioni per un periodo non inferiore a un mese nè superiore a cinque mesi. Il provvedimento è adottato dal competente ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, su proposta dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate.
3. Fuori dei casi previsti nel comma 2, il conducente che nel corso di un triennio è punito per tre violazioni previste nell' è soggetto alla sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a quindici giorni nè superiore a tre mesi. Il provvedimento è adottato dal prefetto, su proposta dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate.
4. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3 si tiene conto anche delle violazioni per le quali è intervenuto il procedimento di cui all', comma 4.
Storico versioni
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