Allegato›Capo II
Art. 58
35 / 103anzioni amministrative per violazioni concernenti la fatturazione e l'annotazione delle operazioni, nonché la presentazione della dichiarazione e il rilascio di titoli di accesso (articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)
In vigore dal 29 nov 2024
Sanzioni amministrative per violazioni concernenti la fatturazione e l'annotazione delle operazioni, nonché la presentazione della dichiarazione e il rilascio di titoli di accesso
( del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)
1. Per l'omessa fatturazione o annotazione delle operazioni indicate nell', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, si applica la sanzione pari al 60 per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato, con un minimo di euro 300. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, è soggetto chi indica nella documentazione o nell'annotazione un'imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione prescritta dagli del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, o per la presentazione della stessa con indicazione di importi inferiori a quelli reali, si applica la sanzione pari al 90 per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con un minimo di euro 250. Se la dichiarazione di cui all' e quella di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, da presentarsi, rispettivamente, entro dieci giorni dalla fine di ciascun anno sociale ed entro il quinto giorno successivo al termine della data della manifestazione, sono presentate con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa del 45 per cento dell'ammontare dell'imposta con un minimo di 150 euro.
3. Per il mancato rilascio dei titoli di accesso o dei documenti di certificazione dei corrispettivi, ovvero per l'emissione degli stessi per importi inferiori a quelli reali, si applica la sanzione pari al 60 per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato con un minimo di euro 300. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali.
Storico versioni
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