Art. 57 · Altre disposizioni (articolo 26 della legge n. 1216 del 1961)
AllegatoTitolo VCapo I

Art. 57

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Altre disposizioni (articolo 26 della legge n. 1216 del 1961)

In vigore dal 29 nov 2024
Altre disposizioni ( della legge n. 1216 del 1961) 1. Le somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dall' sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, detratto il 10 per cento per spese inerenti alla riscossione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173#art-a-57