Allegato›Titolo V›Capo I
Art. 56
68 / 103Sanzioni in materia di imposte su assicurazioni private e contratti vitalizi (articolo 24 della legge n. 1216 del 1961)
In vigore dal 20 dic 2025
Sanzioni in materia di imposte su assicurazioni private e contratti vitalizi
( della legge n. 1216 del 1961)
1. Le violazioni alle disposizioni in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi di cui al testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:
a) omessa tenuta e conservazione dei registri dei premi secondo le previsioni degli del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024, da euro 2.000 a euro 5.000;
b) omessa iscrizione nei registri dei premi di partite soggette ad imposta, pari al 100 per cento dell'imposta dovuta sulle partite non registrate;
c) infedele indicazione dell'imponibile o della specie di assicurazione nei registri dei premi, pari al 70 per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata o indicata come soggetta ad imposta o dovuta in più per differenza di aliquota;
d) mancata esibizione dei registri dei premi nei casi di cui all' del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024 e violazione delle altre disposizioni contemplate nello stesso , da euro 1.000 a euro 4.000;
e) infedele indicazione dell'imponibile nelle polizze di assicurazione e nelle relative ricevute, pari al 70 per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di euro 100;
f) inosservanza delle disposizioni di cui all', comma 2, lettere a) e b) del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024, da euro 100 a euro 500;
g) mancata conservazione degli originari rendiconti di cui all', comma 2, lettera c), del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024 e degli originari contratti prescritti dall', comma 3, del medesimo testo unico, da euro 100 a euro 500;
h) omessa presentazione nel prescritto termine della denunzia di cui agli del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024, pari al 100 per cento dell'imposta dovuta sulla somma non denunziata, con un minimo di euro 100. Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti d'imposta effettuati relativamente ai premi incassati nel periodo di riferimento, nonché il credito dell'anno precedente del quale non è stato richiesto il rimborso;
i) infedele denunzia di cui agli del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024, pari al 70 per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di euro 100;
l) inosservanza delle disposizioni di cui all', comma 2, del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024, da euro 100 a euro 500 a carico dell'assicuratore. L'assicuratore che si faccia rifondere un importo maggiore di quello dovuto, è altresì punito con sanzione amministrativa da euro 100 a euro 1000 ed è obbligato a rimborsare al contraente la somma indebitamente percetta;
m) omessa presentazione nei prescritti termini della denunzia di cui all' del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024, da euro 250 a euro 1000;
n) tardiva presentazione della denuncia di cui all' del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024, entro novanta giorni dal termine di cui al medesimo , comma 2, euro 250.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173#art-a-56