Art. 26 · Abolizione della soprattassa e della pena pecuniaria (articolo 26 del decreto legislativo n. 472 del 1997)
AllegatoParte ICapo I

Art. 26

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Abolizione della soprattassa e della pena pecuniaria (articolo 26 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

In vigore dal 29 nov 2024
Abolizione della soprattassa e della pena pecuniaria ( del decreto legislativo n. 472 del 1997) 1. Il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorchè diversamente denominata, contenuto nelle leggi vigenti, è sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria, di uguale importo. 2. I riferimenti contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal presente titolo. 3. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati nel presente titolo si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali.
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