Art. 1 · Sanzioni amministrative (articolo 2 del decreto legislativo n. 472 del 1997)
AllegatoParte ICapo I

Art. 1

1 / 103

Sanzioni amministrative (articolo 2 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

In vigore dal 29 nov 2024
Allegato TESTO UNICO DELLE SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE E PENALI . Sanzioni amministrative ( del decreto legislativo n. 472 del 1997) 1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie, indicate nell', che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti. 2. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione. 3. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi. 4. I limiti minimi e massimi e la misura della sanzione fissa possono essere aggiornati ogni tre anni in misura pari all'intera variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine, entro il 30 giugno successivo al compimento del triennio, il Ministro dell'economia e delle finanze fissa le nuove misure, determinandone la decorrenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173#art-a-1