Art. 6
6 / 8Modifiche a leggi speciali
In vigore dal 26 nov 2024
1. Sono abrogati:
a) l'articolo 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37;
b) l', comma 5, della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
2. All'articolo 50.5, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole «unitamente alle domande di risarcimento del danno connesse per l'oggetto o per il titolo» sono sostituite dalle seguenti: «le domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari, salvo che la legge disponga diversamente».
3. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', comma 7, dopo le parole «il giudice» è inserita la seguente: «tutelare»;
b) all'articolo 5-bis:
1) al comma 2, lettera e), le parole «ai sensi dell'articolo 333, secondo comma, del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 473-bis.7, secondo comma, del codice di procedura civile»;
2) al comma 3, le parole «del curatore e del curatore speciale» sono sostituite dalle seguenti: «del curatore, del curatore speciale e del collocatario».
4. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3-ter, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Se la notificazione di cui al comma 1 non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'avvocato la esegue mediante inserimento dell'atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l'inserimento, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale.
La notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento ovvero, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata.
3. Se la notificazione di cui al comma 1 non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa è eseguita dall'avvocato a mezzo del servizio postale o dall'ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. A questo scopo l'avvocato dichiara all'ufficiale giudiziario che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per la causa non imputabile al destinatario specificamente indicata.»;
b) all'articolo 9, comma 1, le parole «sull'originale del provvedimento» sono soppresse e le parole «presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «nel fascicolo d'ufficio contenente il provvedimento impugnato, affinché il cancelliere effettui le annotazioni dovute.».
5. Alla legge 4 aprile 2001, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l' è abrogato;
b) all', le parole «dal secondo comma dell'articolo 342-ter del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «dal secondo comma dell'articolo 473-bis.70 del codice di procedura civile».
6. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l' è inserito il seguente:
«Art. 8-bis (Regime delle spese di giustizia nei procedimenti civili di cui è parte il pubblico ministero). - 1. Salvo che non sia diversamente disposto, nei procedimenti civili promossi dal pubblico ministero o nei quali il medesimo è parte, le spese di giustizia che non sono poste, dalla legge o dal giudice, a carico di una parte del processo diversa dal medesimo pubblico ministero sono regolate dall'articolo 131.
2. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese di cui al comma 1 dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.»;
b) all'articolo 10, comma 3, le parole «i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V» sono sostituite dalle seguenti: «i processi di cui al libro II, titolo IV-bis, capo III, sezioni III, IV e V»;
c) all'articolo 13:
1) al comma 1, lettera a), le parole «i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all', comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898» sono sostituite dalle seguenti: «i procedimenti su domanda congiunta di cui all'articolo 473-bis.51 del codice di procedura civile»;
2) al comma 1, lettera b), le parole «nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all' della legge 1° dicembre 1970, n. 898» sono sostituite dalle seguenti: «nonché per i procedimenti contenziosi di cui all'articolo 473-bis.47 del codice di procedura civile e per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del medesimo codice»;
3) al comma 1-quinquies, le parole «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma»;
4) al comma 3-bis, le parole «il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile e» sono soppresse;
d) all'articolo 30, alla rubrica, le parole «dai privati» sono soppresse;
e) all'articolo 131:
1) il comma 3 è abrogato;
2) al comma 4, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato e gli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandati dal magistrato nei casi previsti dalla legge;
a-ter) l'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro;»;
f) alla parte IV, dopo il titolo V è aggiunto il seguente:
«Titolo V-bis
Procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori non accompagnati
Art. 159-bis (Disposizioni speciali per i procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori non accompagnati). - 1. I procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori non accompagnati ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono esenti dalle spese previste dall'articolo 131, comma 2.».
7. All'articolo 126 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ai fini della proposizione dell'azione diretta di risarcimento nei confronti dell'Ufficio centrale italiano il termine per comparire di cui all'articolo 163-bis, primo comma, del codice di procedura civile è aumentato a duecentodieci giorni e il termine previsto dall'articolo 281-undecies, secondo comma, terzo periodo del codice di procedura civile è aumentato a cento giorni.».
8. Al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 31:
1) al comma 1, le parole «rito ordinario di cognizione» sono sostituite dalle seguenti: «rito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie»;
2) al comma 3, le parole «L'atto di citazione» sono sostituite dalle seguenti: «Il ricorso»;
3) al comma 4-bis, le parole «precisazione delle conclusioni» sono sostituite dalle seguenti: «fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione»;
b) la rubrica del capo IV è sostituita dalla seguente: «Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione e dal rito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie».
9. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 17-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel processo civile, esse si applicano fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura civile e dalle relative disposizioni per l'attuazione.»;
b) all'articolo 16-sexies, comma 1, le parole «Quando la legge prevede» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura civile e dalle relative disposizioni per l'attuazione, quando la legge prevede».
10. Al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', comma 12, lettera a), dopo le parole «dopo il numero 9» sono inserite le seguenti: «, secondo periodo»;
b) all'articolo 21:
1) al comma 3, le parole «determina le cautele necessarie per il reimpiego» sono sostituite dalle seguenti: «stabilisce il modo di reimpiego»;
2) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La cancelleria dà immediata comunicazione al notaio dell'impugnazione proposta e del provvedimento che definisce il giudizio.»;
3) al comma 6 le parole «dalle notificazioni e comunicazioni previste dai commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dalle comunicazioni previste dal comma 4» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il provvedimento del giudice tutelare è comunicato al notaio che ha rilasciato l'autorizzazione, a cura della cancelleria.»;
c) all'articolo 29, comma 5, le parole «al secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al terzo periodo».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164#art-6