Art. 4
4 / 8Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie
In vigore dal 26 nov 2024
Modifiche alle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile e disposizioni transitorie
1. All' delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole «mediante comparsa da depositarsi in cancelleria o» sono sostituite dalle seguenti: «mediante comparsa da depositare telematicamente o intervenendo»;
b) al secondo comma, le parole «inserite nel ruolo di udienza» sono sostituite dalle seguenti: «riportate a verbale».
2. Al titolo II delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12-bis, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«L'elenco è tenuto con modalità informatiche in conformità alle specifiche tecniche stabilite dal direttore dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.»;
b) all'articolo 12-quinquies, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Gli stati, le qualità personali e i fatti di cui al primo comma, numeri 1), 2) e 3) possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il comitato di cui all'articolo 12-ter effettua i controlli previsti dall'articolo 71 del citato decreto. Il presidente procede in ogni caso ai sensi dell'articolo 17.»;
c) all'articolo 13:
1) il terzo comma è abrogato;
2) al quarto comma, la parola «ulteriori» è soppressa;
d) all'articolo 16, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Gli stati, le qualità personali e i fatti di cui al secondo comma, numeri 1), 2) e 3) possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
e) all'articolo 21, terzo comma, le parole «ultimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «quinto comma»;
f) l'articolo 45 è sostituito dal seguente:
«Art. 45 (Forma delle comunicazioni del cancelliere). - La comunicazione eseguita dal cancelliere a norma dell'articolo 136 del codice contiene l'indicazione dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell'istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l'affare è iscritto e del ruolo dell'istruttore, il nome delle parti e il testo integrale del provvedimento comunicato.»;
g) all'articolo 46, sesto comma, dopo le parole: «nel rispetto dei criteri», sono inserite le seguenti: «e dei limiti».
3. Al titolo III delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 56:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Dopo il deposito dell'atto introduttivo del giudizio a norma dell'articolo 319 del codice, il capo dell'ufficio del giudice di pace designa il magistrato che viene incaricato dell'istruzione della causa.»;
2) il secondo comma è abrogato;
b) all'articolo 58, dopo le parole «elezione di domicilio» sono inserite le seguenti: «o non ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata» e dopo le parole «contrarie disposizioni di legge» sono aggiunte le seguenti: «e fermo quanto previsto dall'articolo 149-bis del codice»;
c) all'articolo 70, secondo comma, le parole «, scritto in calce al ricorso,» sono soppresse;
d) l'articolo 70-ter è abrogato;
e) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:
«Art. 71 (Iscrizione a ruolo della causa). - La parte che si costituisce in giudizio per prima indica negli schemi informatici le generalità e il codice fiscale di tutte le parti e del procuratore che si costituisce, nonché l'oggetto e il valore della domanda, la data di notificazione della citazione e dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti, nonché gli ulteriori dati richiesti dalla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.»;
f) gli articoli 72 e 73 sono abrogati;
g) l'articolo 74 è sostituito dal seguente:
«Art. 74 (Fascicolo d'ufficio e fascicoli di parte). - Il fascicolo d'ufficio informatico contiene una sezione in cui sono inseriti gli atti e i provvedimenti dell'ufficio nonché una sezione per ogni parte costituita, a sua volta suddivisa in due sottosezioni contenenti rispettivamente gli atti e i documenti depositati, ciascuno numerato e con denominazione descrittiva del suo contenuto.
Le regole tecniche per l'adozione nel processo civile delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione assicurano che per ogni documento prodotto dalle parti sia possibile individuare la data del deposito e l'atto in allegato al quale esso è stato depositato.
Nei casi in cui le disposizioni, anche regolamentari, che disciplinano il deposito degli atti del processo consentono il deposito di atti e documenti in formato analogico, il cancelliere forma un fascicolo cartaceo d'ufficio in cui è inserito il fascicolo di parte contenente gli atti e i documenti depositati.»;
h) all'articolo 75, le parole «deve unire al fascicolo di parte» sono sostituite dalle seguenti: «deposita»;
i) all'articolo 76:
1) dopo le parole «gli atti e i documenti» sono inserite le seguenti: «prodotti su supporto cartaceo e», e le parole «le leggi sul bollo» sono sostituite dalle seguenti: «le leggi sui diritti di copia»;
2) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«Le parti e i loro difensori muniti di procura possono accedere al fascicolo informatico e alle informazioni in esso contenute, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e l'adozione nel processo civile delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.»;
l) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:
«Art. 77 (Ritiro del fascicolo cartaceo di parte). - Per ritirare il proprio fascicolo cartaceo a norma dell'articolo 169 del codice, la parte deve fare istanza al giudice istruttore, che provvede con decreto.
Il cancelliere annota nel fascicolo informatico il ritiro del fascicolo di parte e la sua restituzione.»;
m) all'articolo 103-bis:
1) al primo comma, dopo le parole «sottoscritto in ogni suo foglio» sono inserite le seguenti: «o firmato digitalmente»;
2) al secondo comma, le parole «Al termine» sono sostituite dalle seguenti: «Quando il modulo è compilato su supporto cartaceo, al termine»;
3) al terzo comma, dopo le parole «Le sottoscrizioni» sono inserite le seguenti: «apposte sul modulo redatto su supporto cartaceo»;
n) all'articolo 119:
1) il primo comma è sostituito dal seguente: «L'estensore trasmette telematicamente la minuta della sentenza da lui redatta e sottoscritta digitalmente al presidente del tribunale o della sezione. Il presidente, comunicata la minuta, quando lo ritiene opportuno, al collegio, la sottoscrive a sua volta con firma digitale e la deposita telematicamente.»;
2) il secondo comma è abrogato;
o) l'articolo 123 è sostituito dal seguente:
«Art. 123 (Avviso d'impugnazione alla cancelleria). - L'ufficiale giudiziario che ha notificato un atto d'impugnazione deposita immediatamente copia dell'atto nel fascicolo d'ufficio contenente il provvedimento impugnato.
Il cancelliere annota nel fascicolo informatico la proposizione dell'impugnazione.».
4. Al titolo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 156, primo comma, le parole «nella cancelleria del» sono sostituite dalle seguenti: «presso il»;
b) l'articolo 159-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 159-bis (Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione). - La parte che iscrive a ruolo il processo esecutivo per espropriazione indica le generalità e il codice fiscale delle parti e del proprio difensore, la cosa o il bene oggetto di pignoramento nonché gli ulteriori dati richiesti dalla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.»;
c) all'articolo 159-ter, primo comma:
1) le parole «abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli» sono sostituite dalle seguenti: «abbia iscritto a ruolo il processo esecutivo ai sensi degli articoli»;
2) le parole «deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia» sono sostituite dalle seguenti: «iscrive a ruolo il processo depositando una copia»;
3) le parole «Quando al deposito della nota di iscrizione a ruolo procede» sono sostituite dalle seguenti: «Quando all'iscrizione a ruolo procede»;
d) all'articolo 164-ter:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Quando il pignoramento è divenuto inefficace perché il processo esecutivo non è stato iscritto a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando l'iscrizione a ruolo non è stata effettuata nei termini di legge.»;
2) al secondo comma, le parole «per mancato deposito della nota di» sono sostituite dalle seguenti: «per mancata»;
3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Inefficacia del pignoramento per mancata iscrizione a ruolo»;
e) all'articolo 174:
1) dopo le parole «nel quale ha sede il tribunale» sono inserite le seguenti: «o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale»;
2) dopo le parole «presso la cancelleria» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis del codice»;
3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Dichiarazione di residenza e domicilio digitale dell'offerente»;
f) all'articolo 179-ter:
1) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco debbono farne domanda al presidente del tribunale. Nella domanda l'aspirante, a pena di inammissibilità, indica mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
1) data e luogo di nascita;
2) domicilio professionale nel circondario del tribunale;
3) indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi;
4) di non aver riportato condanne passate in giudicato, oppure le condanne eventualmente riportate;
5) di essere iscritto all'ordine professionale.»;
2) al quinto comma, al primo periodo è anteposto il seguente: «Alla domanda sono allegati i titoli e i documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente.»;
3) il sesto comma è sostituito dal seguente:
«I professionisti che aspirano alla conferma dell'iscrizione nell'elenco debbono farne domanda al presidente del tribunale ogni tre anni; la domanda deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di cui al quarto comma, numeri 3) e 4), e dai titoli e documenti idonei a dimostrare il mantenimento della specifica competenza tecnica del professionista ai sensi del settimo comma.»;
4) al nono comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Contro i provvedimenti del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'.»;
5) il dodicesimo comma è sostituito dal seguente:
«Il giudice dell'esecuzione può delegare le operazioni di vendita a un professionista iscritto nell'elenco di un altro circondario del distretto di corte di appello di appartenenza, senza obbligo di specifica motivazione.»;
g) all'articolo 181, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 281-undecies e seguenti del codice.».
5. Al titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 196-quater:
1) al primo comma, le parole «, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo,» sono soppresse e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Quando è necessario ai fini della decisione, il giudice può ordinare il deposito di singoli atti e documenti su supporto cartaceo, indicandone specificamente la ragione.»;
2) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando sussiste una situazione di urgenza e il direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia certifica che i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. La certificazione del direttore generale è pubblicata sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Il ripristino del corretto funzionamento è comunicato con le medesime modalità.»;
b) all'articolo 196-quinquies:
1) al primo comma, dopo le parole «L'atto del processo» è inserita la seguente: «è» e dopo le parole «esecuzioni e protesti» è inserita la seguente: «ed»;
2) al secondo comma, le parole «anche dal presidente» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto dagli articoli 132, terzo comma, 134, primo comma, e 135, quarto comma, del codice»;
3) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Se l'atto del processo è in formato cartaceo il cancelliere ne estrae copia informatica, nel rispetto della normativa anche regolamentare, che deposita nel fascicolo informatico. Il provvedimento del magistrato si intende depositato, anche agli effetti di cui all'articolo 133 del codice, quando è effettuato il deposito nel fascicolo informatico.»;
c) all'articolo 196-nonies, secondo comma, le parole «la nota di iscrizione a ruolo e» sono soppresse;
d) all'articolo 196-duodecies, dopo il quarto comma è inserito il seguente:
«In presenza di gravi motivi il giudice può autorizzare, su istanza dei difensori formulata anche all'udienza, il collegamento audiovisivo delle parti da un luogo diverso da quello dal quale si collegano i difensori stessi. I difensori attestano che le parti sono state rese edotte della necessità di rispettare le previsioni del presente articolo e sono in possesso di strumenti informatici idonei a garantire il collegamento necessario per lo svolgimento dell'udienza.».
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164#art-4