Art. 8
Abrogazioni
In vigore dal 4 ott 2024
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) il regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65;
b) gli della legge 17 luglio 1942, n. 907;
c) gli della legge 3 gennaio 1951, n. 27;
d) il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1970, n. 62;
e) gli articoli 125, 126, 127 e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18;
f) il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
g) il decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
h) gli del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375;
i) l' della legge 18 gennaio 1994, n. 50;
l) l' della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
m) gli , commi 1 e 4, e 9 della legge 25 luglio 2000, n. 213;
n) gli , comma 2, della legge 19 marzo 2001, n. 92;
o) l', comma 35, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
p) il decreto del Ministero delle finanze 2 luglio 1941, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 16 luglio 1941.
Storico versioni
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