Art. 8 · Abrogazioni

Art. 8

Abrogazioni

In vigore dal 4 ott 2024
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) il regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65; b) gli della legge 17 luglio 1942, n. 907; c) gli della legge 3 gennaio 1951, n. 27; d) il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1970, n. 62; e) gli articoli 125, 126, 127 e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18; f) il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; g) il decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374; h) gli del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375; i) l' della legge 18 gennaio 1994, n. 50; l) l' della legge 27 dicembre 1997, n. 449; m) gli , commi 1 e 4, e 9 della legge 25 luglio 2000, n. 213; n) gli , comma 2, della legge 19 marzo 2001, n. 92; o) l', comma 35, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; p) il decreto del Ministero delle finanze 2 luglio 1941, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 16 luglio 1941.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-rd-8