Art. 6 · Modifiche in materia di Iva all'importazione

Art. 6

Modifiche in materia di Iva all'importazione

In vigore dal 4 ott 2024
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2-bis, le parole: «all'allegato 72 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «all'allegato 71-03 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015»; b) dopo il comma 2-ter, è aggiunto il seguente: «2-quater. Nell'ambito dell'analisi dei rischi effettuata secondo i principi stabili dal Codice doganale dell'Unione, di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, qualora venga richiesta la documentazione indicata al comma 2-ter, l'autorità doganale può esigere la costituzione di una cauzione pari all'importo dell'imposta sospesa. L'autorità doganale procede all'incameramento della cauzione se, entro quarantacinque giorni dallo svincolo delle merci, non pervenga la predetta documentazione. L'autorità doganale provvede, altresì, all'incameramento della cauzione, qualora tale documentazione non sia ritenuta comprovante l'effettivo trasferimento dei beni oggetto dell'importazione in un altro Stato membro dell'Unione europea. La cauzione non è richiesta ai soggetti in possesso dell'autorizzazione prevista dall' del regolamento (UE) n. 952/2013 e a quelli esonerati ai sensi dell' delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli , commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-rd-6