Art. 97 · Violazioni nelle zone extra-doganali
Allegato 1Capo II

Art. 97

13 / 122

Violazioni nelle zone extra-doganali

In vigore dal 4 ott 2024
1. È punito con la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine che sarebbero dovuti se la merce fosse immessa in consumo nel territorio doganale, e comunque in misura non inferiore a euro 2.000, chiunque, nei territori extra-doganali indicati nell', costituisce o gestisce depositi in violazione dell'. 2. La sanzione di cui al comma 1 è commisurata sull'eccedenza rispetto ai limiti stabiliti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-97