Allegato 1›Titolo VI›Capo I
Art. 91
116 / 122Contrabbando professionale
In vigore dal 4 ott 2024
1. Chi, dopo avere riportato quattro condanne in via definitiva per delitto di contrabbando, riporta una condanna per un altro delitto di contrabbando è dichiarato delinquente professionale in contrabbando, qualora, avuto riguardo alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nell'articolo 133, secondo comma, del codice penale, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-91