Allegato 1›Titolo VI›Capo I
Art. 90
115 / 122Contrabbando abituale
In vigore dal 4 ott 2024
1. È dichiarato delinquente abituale in contrabbando chi riporta una condanna per delitto di contrabbando, dopo essere stato condannato in via definitiva per tre contrabbandi, commessi entro dieci anni e non contestualmente, e relativi a violazioni per le quali i diritti sottratti o che si tentava di sottrarre non siano inferiori complessivamente a euro 30.000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-90