Allegato 1›Titolo VI›Capo I
Art. 84
109 / 122Contrabbando di tabacchi lavorati
In vigore dal 4 ott 2024
1. Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all', sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.
3. Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:
a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500;
b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-84