Allegato 1›Titolo VI›Capo I
Art. 82
107 / 122Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti
In vigore dal 4 ott 2024
Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse
a restituzione di diritti
1. Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-82